In tema di composizione negoziata della crisi, è ammissibile la richiesta dell’imprenditore per la conferma delle misure protettive di cui all’art. 6 D.L. n. 118/2021 nel rispetto del bilanciamento tra l’interesse dell’imprenditore (al risanamento aziendale) e quello di tutti i creditori pur sofferenti, con la sola eccezione dei lavoratori subordinati.
Si esclude così che l’esonero dagli effetti delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi (improcedibilità di pignoramenti, esecuzioni, ecc.) possa riguardare, oltre all’eccezione dei lavoratori subordinati, anche i lavoratori non subordinati.
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